Articolo 3 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
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1 gennaio 1994
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29 febbraio 2004
Art. 3. (( Ministro dell'economia e delle finanze )) 1. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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