Articolo 156 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Articolo 97 bisArticolo 105 bis
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Art. 156. Modifica di disposizioni legislative 1. L' art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al ((Ministro dell'economia e delle finanze)) . L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.".
2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 , e' sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.".
3. L' art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 . Si applica l'art. 145 del medesimo testo unico.
4. L' articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e' sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile , ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza.".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.'".
6. L' articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' sostituito dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). - 1. Le societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalita' previste dall' articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.".
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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