Articolo 59 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 58Articolo 59 bis
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Art. 59. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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