Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 luglio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 maggio 2001 |
Commentari • 10
- 1. Opzione Donna 2024: requisiti e condizioniRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 giugno 2024
Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4), prorogato ancora una volta con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023. Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023) e le modalità di domanda. 1) Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano: un'anzianità …
Leggi di più… - 2. Quota 103 riconfermata per il 2025. Al via le domandeRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 14 febbraio 2025
- 3. Opzione donna 2024Redazione · https://ildiritto.it/ · 6 maggio 2024
In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma. Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla misura ove si trovino in una delle seguenti condizioni: “a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o …
Leggi di più… - 4. Pensioni 2024: dalla rivalutazione al calcolo contributivoElena Lamperti · https://fiscomania.com/ · 17 novembre 2023
La Legge di Bilancio ha introdotto una serie di modifiche relative alle pensioni 2024. Saranno introdotte misure più restrittive per le pensioni anticipate e la rivalutazione, che il prossimo anno sarà fissata al 6%. Nel contesto delle pensioni con sistema contributivo, sono previste la riduzione della misura minima richiesta per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia, che dovrà essere almeno pari all'importo dell'assegno sociale. Cambierà, inoltre, anche il calcolo della quota 103, che sarà determinato sulla base dei contributi effettivamente versati. La bozza della Legge di Bilancio, attualmente all'esame delle Camere, propone modifiche significative che avranno un impatto …
Leggi di più… - 5. Opzione donna: gli ultimi chiarimenti dell’InpsCarlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 gennaio 2021
Giurisprudenza • 86
- 1. Trib. Ferrara, sentenza 24/05/2024, n. 105Provvedimento: OGGETTO: conversione del titolo REPUBBLICA ITALIANA di pensione (da totalizzazione a IN NOME DEL POPOLO ITALIANO cumulo) IL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 24/05/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 94/2024 R.G. promossa DA • (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MEI Parte_1 C.F._1 FRANCESCO per procura come in atti; RICORRENTE CONTRO • (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO; RESISTENTE OGGETTO: conversione del titolo di pensione (da totalizzazione a cumulo) ***** CONCLUSIONI DELLE PARTI: si …Leggi di più...
- immutabilità titolo pensione·
- conversione titolo pensione·
- totalizzazione·
- spese di lite·
- domanda amministrativa·
- art. 38 Cost.·
- cumulo contributivo·
- risarcimento danno da ritardo·
- buona fede oggettiva·
- principio trattamento più favorevole
- 2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 590Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 657/2024 RGA promossa da: , con il patrocinio dell'avv. Maria LUPOLI Pt_1 appellante contro , con il patrocinio dell'avv. Gabriele CAZZARA CP_1 appellata *** Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella …Leggi di più...
- art. 13 L. 1338/1962·
- prova del rapporto di lavoro·
- ricongiunzione contributiva·
- contributo unificato·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- pensione anticipata·
- riscatto contributivo·
- prescrizione decennale·
- opzione donna
- 3. Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 70Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: pensione anticipata flessibile – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO decorrenza IL TRIBUNALE DI FERRARA illegittimsmente posticipata SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 04/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 749/2024 R.G. promossa DA • (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 PRENDIN RAFFAELLA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CAIROLI, 30 44121 FERRARA; RICORRENTE CONTRO • (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in …Leggi di più...
- art. 14.1 D.L. n. 4/2019·
- soccorso istruttorio·
- art. 1, comma 283, legge 197/2022·
- interessi legali·
- buona fede·
- spese di lite·
- pensione anticipata flessibile·
- art. 6 L. n. 241/1990·
- decorrenza pensione·
- quota 103
- 4. Trib. Patti, sentenza 24/09/2024, n. 1516Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24.09.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 27/2014 R.G. e vertente TRA nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capri Leone, Piazza G. Faranda, presso lo studio dell'Avv. Mariella Calà, che la rappresenta e difende come da procura in atti - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente …Leggi di più...
- sistema contributivo·
- art. 152 disp. att. c.p.c.·
- giurisprudenza Cassazione su onere della prova·
- art. 2697 c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- requisiti contributivi·
- onere della prova·
- sperimentazione opzione donna·
- giurisprudenza Cassazione su mala fede o colpa grave·
- pensione anticipata opzione donna
- 5. Trib. Foggia, sentenza 15/10/2024, n. 3091Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Foggia SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Aquilina Picciocchi Dopo l'udienza con trattazione scritta del 15/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado promossa da: (C.F.: ), nata il [...] difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1 Francesco di Natale (C.F.: ) e Anna Rizzi ( C.F.: ) C.F._2 C.F._3 - ricorrente - c o n t r o P.IVA_ (cod. fisc. 75 05 87), con sede legale in Controparte_1 Roma alla via Ciro il grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di Foggia, ; CP_2 - resistente – Oggetto: …Leggi di più...
- art. 1 comma 9 l. n. 243/2004·
- proroga normativa·
- requisiti pensionistici·
- art. 16 d.l. n. 4/2019·
- accredito contributivo·
- calcolo contributivo·
- decorrenza pensione·
- pensione anticipata·
- diritto pensionistico·
- opzione donna
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina la facolta' di opzione prevista dall' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- I commi 23 e 24 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recitano:
"23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita: "1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 , sono differiti al 30 aprile 1997".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , si veda in nota alle premesse. - Articolo 2Art. 2. Modalita' di applicazione 1. Il montante individuale dei contributi di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 e' determinato dalla somma di due quote:
a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e' determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 , nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. ((Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.)) ((2)) 3. La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995 , la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9.
5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di anzianita' contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento e' quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 .
8. L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1 gennaio 2001.