Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
038 7 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.13952/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.830! Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 10/1/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n.12;
- ricorrente -
contro
TT AL e OL ON
- intimati -
54 avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.2029 del 6.10.1997, Reg. Gen. n.516/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10.1.01 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6.10.1997 il Tribunale di Salerno, decidendo sull'appello proposto dal Ministero degli Interni nei confronti di NO LB e LO TA, quali eredi di NO RA, rigettava l'appello. Riteneva in motivazione ed in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, che interessi e rivalutazione di un'obbligazione avente per oggetto una prestazione assistenziale partecipano della stessa natura della obbligazione principale e sono soggetti al medesimo termine decennale di prescrizione e che la liquidazione del credito capitale non determinava la liquidità di quello degli accessori. Concludeva che non poteva accogliersi la tesi che per interessi ed accessori la prescrizione fosse quinquennale, in quanto, sino all'emissione del titolo di spesa che nella specie non era avvenuta, doveva applicarsi quella decennale, il cui termine non era decorso. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Ministero dell'Interno, gli intimati non si sono costituiti. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2948 c.c. e 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Ministero deduce che, essendo stato già liquidato il capitale, la liquidità del credito principale rendeva liquidi anche i crediti accessori, peraltro concretamente liquidabili in base a parametri prefissati (tasso legale degli interessi e indici ISTAT), e quindi era applicabile agli accessori il termine quinquennale di prescrizione che era decorso alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Le censure sono infondate. Il rilievo che interessi e rivalutazione seguano la stessa sorte del credito principale conduce, invece, a ritenere che anche per essi la liquidità del credito coincide, ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, con l'emissione del titolo di spesa, cfr. Cass.9825 del 2000, con la conseguenza che, essendo pacifico che per essi detto titolo non è stato emesso, agli accessori continua ad applicarsi la prescrizione decennale. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell'art. 1194 c.c. ed il vizio della motivazione, il ricorrente evidenzia con più argomentazioni l'inapplicabilità al pagamento effettuato dell'art. 1194 c.c.. La censura è inammissibile difettando il presupposto della soccombenza in quanto la sentenza impugnata implicitamente ha escluso l'applicabilità della norma al pagamento effettuato, Infatti ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il Ministero al pagamento solo di interessi e rivalutazione, tenendo ferma l'imputazione in conto capitale del -3- pagamento effettuato, escludendo così l'applicabilità dell'art. 1194c.c. che prevede l'imputazione prima agli accessori e poi al credito principale. Il ricorso va pertanto rigettatoe dichiarato inommissibile il recondo Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo l'attore soccombente e gli intimati non costituiti. 7 primo motivo del
P Q M
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo, nulla per le spese del giudizio di cassazione., Così deciso in Roma il 10 gennaio 2001 Il PresidenteMorino Burjanniвибраний Il Consigliere est. Fernando Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 0 3 S 1 S 2 . pagi, 17 MAR. 2001 A 5 I T T R D , . , A A A ' N O L T E IL CANCELL L S 3 805 E O 7 N O L - D P 8 I - M S I 1 G N 1 O A E D S A E D I E G T A E G , N O E E O S L T R T E T I S A R I I L G D L E E R O D -4-