Art. 34.
Agli agenti e loro famiglie vengono concessi annualmente, sulle linee esercitate dall'azienda, biglietti di viaggio e buoni per trasporto di bagaglio gratuito od a prezzo ridotto.
In relazione alle speciali condizioni degli agenti e persone di famiglia rispetto alla residenza od ai bisogni, l'azienda concede, su una o piu' delle linee da essa esercitate, permanenti di viaggio per provviste viveri, per istruzione, per ragioni di cura o per altre ragioni che ne giustifichino la concessione.
Nelle aziende in cui, per le particolari convenzioni con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono concessi biglietti gratuiti di servizio per un solo viaggio, sono ripartiti fra gli agenti i biglietti stessi, esclusione fatta di quelli occorrenti per le necessita' di servizio della azienda.
Agli agenti delle tranvie urbane sono concessi biglietti di libera circolazione sulle linee urbane esercitate dall'azienda cui sono addetti. Agli agenti addetti a servizi tranviari di carattere promiscuo urbano ed intercomunale, e' concesso il biglietto di libera circolazione sulla rete urbana quando essi dimorano nella zona servita dalla rete stessa; quando risiedono fuori di tale zona e' invece accordato ad essi il libero transito sulla linea o sulle linee che conducono alla localita' di dimora dell'agente.
L'azienda stabilisce con ordine generale di servizio, ostensibile al personale, le norme per le concessioni di cui al presente articolo.
(26) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".