Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14969 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPO O IT DIAN49 69/03 LA CORTE SUPREMA DI SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 29238/01 Consigliere Cron. 30191 Dott. Pietro CUOCO Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Ud.20/02/03 - Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - ha pronunciato la seguente S ENTEN ZA sul ricorso proposto da: AV ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta procura speciale atto notar ROBERTO VINCI di PARABITA del 6 luglio 2001, REP. N. 10396; ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 presso rappresenta e difende ope legis;
1131 -1- E - controricorrente avverso la sentenza n. 745/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 16/05/01 R.G.N. 205/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato MAGARAGGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 maggio 2001 la Corte d'appello di Lecce, accogliendo parzialmente l'appello proposto da AV NZ, e riformando la statuizione di integrale rigetto resa dal locale Pretore del lavoro il 12 febbraio 1999, condannava il Ministero dell'Interno al pagamento dell'indennità di accompagnamento dal primo gennaio 2000, facendo integrale riferimento alla consulenza espletata in appello;
rispondendo poi alle osservazioni critiche del AV in ordine alla decorrenza, la Corte rilevava che anche nell'elaborato peritale espletato in primo grado, era stato riscontrato, alla data della visita del dicembre 1998, un grado di invalidità del 100%, ma era stata esclusa la necessità di assistenza continua, essendovi deambulazione autonoma, lucidità ed eloquio normale. Avverso detta sentenza il AV propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata la eccezione di tardività del ricorso, dovendosi fare riferimento per il notificante, in caso di notifica a mezzo posta, non alla data di ricezione da parte del destinatario, ma alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002. Parte ricorrente denunzia difetto di motivazione e violazione dell'art. 1 legge n. 18 del 1980, perché la sentenza impugnata avrebbe omesso la puntuale verifica della data di insorgenza dello stato invalidante, e non avrebbe considerato i concetti socio giuridici della espressione “atti della vita quotidiana” e deambulazione” di cui alla legge n. 18 del 1980; stante la conclamata esistenza di alcune patologie, la Corte avrebbe errato nell'affermare che la deambulazione era autonoma e che il soggetto era sufficientemente lucido, mentre il visus estremamente ridotto in soggetto portatore di cardiopatia ischemica ed diabete mellito, non gli consentivano di compiere gli atti quotidiani della vita. Il ricorso non merita accoglimento. Inammissibile perché del tutto generico e non riferito al caso di specie, è il profilo di doglianza sulla mancata considerazione di concetti come “atti quotidiani della vita” e deambulazione", di cui alle leggi 18/80 e 508/88. Quanto alla decorrenza della prestazione, non sussiste il lamentato difetto di motivazione, perché il ricorrente sollecita sostanzialmente un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, dal momento che tutte le affezioni indicate in ricorso sono state espressamente prese in esame nella sentenza impugnata, che è pervenuta alla decisione esprimendo compiutamente i motivi della fissata decorrenza, sulla scorta delle consulenze di primo e di secondo grado. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Moure la luze ESENT DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Цема Роши REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10. IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Carcelleria 7 OTT. 2003 ogai, IL CANCELLIERE T Vilaue Bu R O C 2