Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 9 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 8
Articolo 9 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
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29 aprile 1994
29 aprile 1994