Art. 3. Ufficio competente all'alienazione 1. Il competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze avvia la procedura di vendita dei beni mobili di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione, da parte delle amministrazioni che hanno in dotazione i beni, di fuori uso o non utilizzabilita' degli stessi.
2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 8, puo' autorizzare l'amministrazione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario.
3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.
4. All'alienazione dei beni mobili di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.
Nota all' art. 3:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ". Si trascrive l'art. 2:
"Art. 2 (Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario). ( Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1 e 2, comma 1 , 5 , comma 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1 , decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 ).
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".
2. Per l'alienazione di beni di valore esiguo, in rapporto alla natura dei beni stessi ed agli oneri procedurali di vendita e comunque non superiore complessivamente a lire quindici milioni, l'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, fino alla operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 8, puo' autorizzare l'amministrazione consegnataria dei beni a procedere direttamente all'alienazione ai sensi dell'articolo 4. L'autorizzazione deve essere comunicata all'amministrazione consegnataria entro il termine di cui al comma 1. L'Amministrazione consegnataria comunica al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze i dati relativi all'effettuazione della vendita e al versamento dell'entrata all'erario.
3. Non si procede alla vendita dei beni, compresi i veicoli registrati, che, entro trenta giorni dalla diffusione nel sito informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei dati identificativi dei beni stessi a fini di alienazione, siano richiesti al competente ufficio di cui al comma 1 da parte di amministrazioni statali per lo svolgimento di compiti istituzionali. In tal caso, il predetto ufficio provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione, mediante sottoscrizione di apposito verbale.
4. All'alienazione dei beni mobili di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato provvede, previa autorizzazione della Soprintendenza competente per materia e territorio, l'Ufficio di cui al comma 1, qualora i beni medesimi non risultino di interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 deve essere comunicato dall'Ufficio procedente al servizio preposto al controllo gestionale per i relativi accertamenti.
Nota all' art. 3:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 supplemento ordinario, reca: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ". Si trascrive l'art. 2:
"Art. 2 (Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario). ( Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1 e 2, comma 1 , 5 , comma 1 ; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1 , decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 ).
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".