Provvedimento: È inammissibile il ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 111, comma secondo, cost., avverso il provvedimento di revoca della ammissione al gratuito patrocinio contenuto nella sentenza di merito di primo grado, trattandosi di un provvedimento ordinatorio ed insuscettibile di arrecare un pregiudizio definitivo in relazione alla facoltà di reclamo dell'interessato per il riesame del detto provvedimento ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 533 del 1973. ( V 706/81, mass n 411177; ( V 1347/80, mass n 400872; ( V 5928/79, mass n 402603; ( V 4223/79, mass n 400741; ( V 2358/77, mass n 386067; ( V 572/76, mass n 379218).*
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