Art. 6-quater. (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili) 1. All' articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla lettera b), le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall' articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.(15)
3-quinquies. ((A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.)) 3-sexies. ((L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies e' destinato al comune o ai comuni nel cui territorio e' situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito e' versato alla provincia o alla citta' metropolitana.)) 3-septies. ((Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalita' previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.)) 3-octies. ((Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di piu' comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.)) 3-novies. ((L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresi' comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalita' determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.)) 3-decies. ((Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane beneficiari, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva e' a carico dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.)) 3-undecies. ((I comuni e le province o le citta' metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.)) 3-duodecies. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 49) che "I soggetti tenuti alla riscossione di cui all' articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 , come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ." --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 5) che "Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all' articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e' incrementata di 0,32 euro".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall' articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste dall' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.(15)
3-quinquies. ((A decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di 0,5 euro per passeggero imbarcato su voli con destinazione al di fuori dell'Unione europea in partenza dagli aeroporti di cui al comma 3-sexies.)) 3-sexies. ((L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies e' destinato al comune o ai comuni nel cui territorio e' situato il sedime aeroportuale di un aeroporto con volume di traffico pari o superiore a 10 milioni di passeggeri annui, calcolato con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso in cui il comune interessato abbia popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito e' versato alla provincia o alla citta' metropolitana.)) 3-septies. ((Ai fini di cui al comma 3-sexies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il giorno 25 del primo mese dell'anno successivo a quello di rilevamento, i dati relativi al numero annuo dei passeggeri registrati all'imbarco negli aeroporti nazionali con destinazione al di fuori dell'Unione europea, suddiviso per singolo aeroporto e per vettore, e li pubblica nel proprio sito internet istituzionale. I gestori dei servizi aeroportuali provvedono alla riscossione dell'incremento di cui al comma 3-quinquies con le modalita' previste per la riscossione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco.)) 3-octies. ((Nel caso in cui il sedime dell'aeroporto sia situato nel territorio di piu' comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono ripartite tra i medesimi comuni sulla base della percentuale di superficie del territorio comunale compresa nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, come risultante dai dati catastali.)) 3-novies. ((L'Ente nazionale per l'aviazione civile, sulla base dei dati di traffico comunicati ai sensi del comma 3-septies, pubblica nel proprio sito internet istituzionale, entro il primo trimestre di ciascun anno, l'elenco dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane cui sono destinate le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies, dandone altresi' comunicazione agli enti interessati, unitamente alla percentuale spettante secondo le modalita' determinate dal decreto di cui al comma 3-duodecies.)) 3-decies. ((Le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies sono versate dai gestori dei servizi aeroportuali direttamente in favore dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane beneficiari, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 3-duodecies. La comunicazione di cui al comma 3-septies costituisce accertamento del credito nei confronti dei vettori obbligati all'applicazione dell'incremento. In caso di inadempimento, la riscossione coattiva e' a carico dei comuni e delle province o delle citta' metropolitane beneficiari nei confronti dei vettori debitori.)) 3-undecies. ((I comuni e le province o le citta' metropolitane di cui al comma 3-sexies destinano le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di nuove infrastrutture stradali o al potenziamento di quelle esistenti.)) 3-duodecies. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 3-quinquies a 3-undecies, con particolare riferimento alla riscossione, al versamento e al riparto in favore degli enti interessati delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 3-quinquies)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 49) che "I soggetti tenuti alla riscossione di cui all' articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 , come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ." --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 5) che "Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all' articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e' incrementata di 0,32 euro".