Articolo 2 del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7
Articolo 1 noviesArticolo 2 bis
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31 gennaio 2005
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15 maggio 2005
Art. 2. Disposizioni per la ricerca 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Societa' ((Sincrotrone)) di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , con imputazione nella apposita unita' previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita' previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo ((pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005)) , a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , ((come rideterminato dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311,)) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di Trieste S.p.a.
(( 3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 , e' sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."
3-bis. All' articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: ", il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia".
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione con riferimento all'anno 2004. ))
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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