Art. 3. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Articolo 2Articolo 4
- Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Versione
17 novembre 1988
17 novembre 1988