Articolo 21 - Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali
Articolo 20Articolo 22
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13 maggio 1967
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2 luglio 1989
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21 marzo 1998
Art. 21.
( Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1 , primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2 )

In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta ((dal prefetto o da un suo delegato)) e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.
La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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