Art. 11.
Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055 , in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, e' equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8.
I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall' articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055 , possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall' articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 , previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medicosportiva italiana.
Ai fini della presente legge, l'attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell' articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055 , in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, e' equiparato ad ogni effetto all'attestato previsto dal precedente articolo 8.
I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall' articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055 , possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofisioterapista previsto dall' articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 , previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medicosportiva italiana.