2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 , reca: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell' art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ».