Articolo 10 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 9Articolo 11
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11 luglio 1931

Art. 10.

(Art. 9 T. U. 1926).

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Entrata in vigore il 11 luglio 1931
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