Articolo 11 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 luglio 1931
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Versione
23 dicembre 1993

Art. 11.

(Art. 10 T. U. 1926).

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta. ((57))

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ( Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Entrata in vigore il 23 dicembre 1993
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