Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2002, n. 9462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9462 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I / C.C . Z 4 A N A / I R - 6 T 2 R E S . I A . R . L G REPUBBLICA ITALIANA T L P E . U A R D B . I L B A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R A D D T T A I E I 1 S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 T N R 1 Oggetto E N S E 0 9 4 62 /0 2 E . T S N TRIBUTI E A AGEVOLAZIONI M TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4148/01 SACCUCCI Presidente Dott. Bruno Dott. Enrico PAPA Consigliere MERONE Rel. Consigliere Cron.25473 Dott. Antonio FICO Consigliere Rep. Dott. Nino Consigliere Ud. 26/02/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE CORTE SUPREMA CASSAZ EC ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 74973 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 1051
contro
IN GI;
intimato avversO la sentenza n. 497/90 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. OV IO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere bene- ficiato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della 2 detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, n. 971, 13, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Il P.G. ha richiesto il rigetto del ricorso per ma- nifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. no- vellato.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso appare manifestamente infondato, come rilevato dal P.G., in conformità alla costan- così te giurisprudenza di questa Corte.
2.2. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3 Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 4 26 febbraio 2002. Così deciso in Roma il Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Bruno Saccucci) ило исчист (dr. Antonio Merone) CORTE IL GANCE LIERE C Amaido Casano E N 6 8 O I 9 1 Z 28 GIU. 2002 / A 4 5 / R 0 . T 2 S N I . A oldts . R G I . E P B . R R . D A L L L T A E A D U D . B I B E I S T A N R A T E N I T S E 1 Z S 3 I I 1 E A T A M 10