Articolo 25 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 maggio 1969
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Versione
28 agosto 1990
Art. 25.
I superstiti indicati all' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , hanno diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, a condizione che l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, che questa abbia decorrenza dal 1 gennaio 1970 o successiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233))
Sono abrogati dal 1 gennaio 1970 il terzo comma dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , e l'ultimo comma dell' articolo 7 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 .
Entrata in vigore il 28 agosto 1990
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