Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 febbraio 1992 |
Commentari • 24
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2927 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/02/2022, (ud. 06/12/2021, dep. 01/02/2022), n.2927 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SORRENTINO Federico – Presidente – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4621/2012 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; – …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5637 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 21/02/2022), n.5637 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25710/2013 R.G. proposto da: Costruzioni AD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Escalar, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 11; – ricorrente – …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 26403 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 19/11/2020), n.26403 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere – Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. D'AQUINO Filippo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8543/2019 R.G. proposto da: SOCIETA' EUROPEA IMBALLAGGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE LAUDANTE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, Via Salvo …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 24670 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 12/07/2021, dep. 14/09/2021), n.24670 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere – Dott. D'ANGIOLELLA Rosita – Consigliere – Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12292/2015 R.G. proposto da: R.P., rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Pellicciari e dall'Avv. Alessandro Tomassini, con domicilio eletto in Roma, via Aterno, n. 9, presso lo studio del primo; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, con …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 15028 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15028 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CIRILLO Ettore – Presidente – Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere – Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19430/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; – …
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Giurisprudenza • 125
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- 2. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 370Provvedimento: Pubblicato il 28/05/2026 N. 00370/2026 REG.PROV.COLL. N. 00061/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 61 del 2022, proposto da OR LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Oricola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Grilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - della nota prot. n. 69 del 4 gennaio 2022, con la …Leggi di più...
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- 3. Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2768Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 25154/2023 Verbale dell'udienza del 18/03/2025 Per la ricorrente è presente l'avv. Taiani. Per ADER e Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, per l'Avvocatura dello Stato di Napoli è presente l'avv. Mutarelli. Per la pratica forense sono presenti le dott.sse Anna Schettino, Armanda Gaia Lomelli e Consiglia Zannetti. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 53Provvedimento: Sentenza n. 53/2026 Depositata il 04/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale: SABBATO GIOVANNI, Presidente DELL'EDERA NA RI EM VITA, Relatore PAGLIARO RI LIBERA, Giudice in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 222/2025 depositato il 19/05/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Pisticci Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 64Provvedimento: Sentenza n. 64/2026 Depositata il 26/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica: DELL'EDERA NN RI MI VITA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 69/2025 depositato il 18/02/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Pisticci Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA …Leggi di più...
- soccombenza spese di lite·
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 , prevista dall' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 , riferito ad igiene e sanita', sono apportate le seguenti rettifiche:
l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e' rettificato in L. 225.000;
gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:
Tassa Tassa
di rilascio annuale - -
1) Strutture ricettive alberghiere e altre
strutture ricettive:
a) alberghi con 5 stelle o lusso. . . . 1.453.000 1.453.000 b) alberghi con 4 stelle . . . . . . . 807.000 807.000 c) alberghi con 3 stelle . . . . . . . 336.000 336.000 d) alberghi con 2 stelle . . . . . . . 243.000 243.000 e) alberghi con 1 stella nei comuni con
popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000 f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 96.500 96.500 superiore a 100.000 abitanti . . . 72.000 72.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 38.000 38.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 25.000 25.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000
2) Esercizi per la somministrazione di
alimenti:
a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000 b) esercizi per la ristorazione di 1a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 807.000 807.000 c) esercizi per la ristorazione di 2a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.000 336.000 d) esercizi per la ristorazione di 3a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.000 243.000 e) esercizi per la ristorazione di 4a
categoria nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000
3) Esercizi per la somministrazione di
bevande nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 82.000 82.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 42.000 42.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decretro del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 281/1970 , recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, come sostituito dall' art. 4 della legge n. 158/1990 , poi modificato dall' art. 4 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e' il seguente:
"Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1. si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con la legge regionale possono essere dipsosti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,' ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione".
- Il D.Lgs. n. 230/1990 , concernente l'approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 1 agosto 1991.
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) prevede che: "Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo (v. sopra, n.d.r.), sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell' art. 3 della legge n. 281/1970 si veda in nota alle premesse. - Articolo 2Art. 2. 1. Al titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito alla caccia e alla pesca, sono apportate le seguenti rettifiche:
l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso e' rettificato in L. 6.065;
gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue:
L. 23.500 per le licenze di tipo A;
L. 13.000 per le licenze di tipo B;
L. 6.500 per le licenze di tipo C. - Articolo 3Art. 3. 1. Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, e' apportata la seguente rettifica:
gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000.