Art. 13. Norma transitoria e abrogazioni 1. I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.