Sentenza 27 febbraio 1998
Massime • 1
In ordine al requisito della diligenza con cui, nell'interesse della sicurezza pubblica, va assicurata la custodia delle armi, deve ritenersi che il riporre la chiave dell'armadio, in cui siano state lasciate armi, sullo stesso mobile, integri quella negligenza idonea a costituire l'elemento soggettivo della contravvenzione in questione. (Nella fattispecie, in occasione di un furto, erano state rubate dai ladri anche armi custodite con le modalità sopra indicate;la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha osservato che trattavasi di nascondiglio che, per comune esperienza, viene abitualmente visitato dai ladri di appartamento, ed ha pertanto affermato che l'imputato non aveva ottemperato al disposto dell'art.20 legge 18 aprile 1975 n.110 che impone che la custodia delle armi debba "essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. BRUNO SACCUCCI Presidente del 27.02.1998
1.Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. " NC DI " N.239
3. " ANGELO CH " REGISTRO GENERALE
4. " OV IO " N. 35981/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN NC n. 4.06.1951
avverso sentenza del Pretore di Agrigento - Sez. dist. di Canicattì in data 22.04.1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. T. Gemelli
Condannato alla pena di lire 350.000 di ammenda, in concorso di attenuanti generiche, per non aver custodito con la dovuta diligenza due fucili cal. 12 (che sono stati sottratti in Canicattì il 22 - 4 - 1996, NZ ZO ha proposto tramite il difensore appello (qualificato ricorso dalla Corte di Appello di Palermo, che rimesso gli atti alla Corte di Cassazione) avverso la sentenza in data 22 - 4 - 1997 del Pretore di Agrigento -sez. dist. di Canicattì-. Sostiene il ricorrente che il furto delle armi per perpetrato nella propria abitazione non ? riconducibile a difetto di diligenza da parte sua, avendo chiuso a chiave l'armadio in cui le armi erano state riposte ed avendo nascosto la chiave stessa, così ottemperando all'obbligo impostogli dalla legge. Chiede, pertanto, d'essere assolto.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha congruamente e coerentemente motivato come l'aver riposto la chiave dell'armadio, in cui erano stati lasciati i due fucili, sullo stesso mobile, nascondiglio questo che per comune esperienza viene abitualmente visitato dai ladri di appartamento, integri quella negligenza idonea a costituire l'elemento soggettivo della contravvenzione in questione, risultando evidente che l'imputato non ha ottemperato al disposto della legge (art. 20 co. 1 l. 110/75) che impone che la custodia delle armi debba "essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".
Va, dunque, esente da censure la sentenza impugnata. Il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1998