Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4782
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Sentenza 27 febbraio 1998

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In ordine al requisito della diligenza con cui, nell'interesse della sicurezza pubblica, va assicurata la custodia delle armi, deve ritenersi che il riporre la chiave dell'armadio, in cui siano state lasciate armi, sullo stesso mobile, integri quella negligenza idonea a costituire l'elemento soggettivo della contravvenzione in questione. (Nella fattispecie, in occasione di un furto, erano state rubate dai ladri anche armi custodite con le modalità sopra indicate;la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha osservato che trattavasi di nascondiglio che, per comune esperienza, viene abitualmente visitato dai ladri di appartamento, ed ha pertanto affermato che l'imputato non aveva ottemperato al disposto dell'art.20 legge 18 aprile 1975 n.110 che impone che la custodia delle armi debba "essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/1998, n. 4782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4782
    Data del deposito : 27 febbraio 1998

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