Articolo 3 della Legge 22 ottobre 1990, n. 306
Articolo 2
Versione
11 novembre 1990
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-92, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 novembre 1990