Articolo 6 del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3
Articolo 4Articolo 7
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25 gennaio 2015
Art. 6. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri 1. All' articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le parole da: "organismi di investimento collettivo" a "n. 917" sono sostituite dalle seguenti: "investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti".
Entrata in vigore il 25 gennaio 2015
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