Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula B 1 0983/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE OPO LA CORTE SUPREMA AZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N.15040/99 Cons. Rel. Cron. 23.603 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Ud. 15/05/01 BALLETTI Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA EP, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e 2353 difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 253 del Tribunale di Lecco 11-5 depositata il 4 giugno 1999 (R.G. n. 178/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 maggio 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Li Marzi (per delega avv. Paolo Boer) e Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO causa promossa da EP CA Nella nei confronti dell'INPS perché fosse dichiarata la irrepetibilità della somma di lire 2.386.000 a lei erogata per errore a titolo di maggiorazione della pensione in godimento per il periodo 1° gennaio 1989/31 ottobre 1989 e fosse annullata la sanzione di lire 11.934.000 applicata per quella indebita riscossione, il Tribunale di Lecco giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza del Tribunale di Lodi in data 6 ottobre 1995 da parte di questa Corte con pronuncia del 24 febbraio 1998 n. 6533 - ha rigettato l'appello proposto 2 dalla CA avverso la decisione di primo grado resa dal Pretore di Lodi il 22 febbraio 1993. Il quale giudice, inizialmente adito dalla CA, aveva disatteso la domanda dell'attrice e accolto la riconvenzionale dell'ente previdenziale diretta ad ottenere la condanna della pensionata a pagare la somma di lire 2.386.000 indebitamente percepita e la sanzione di lire 11.934.000. In ordine all'accertamento richiesto con la pronuncia di annullamento di questa Corte e relativo alla sussistenza del dolo della pensionata, il giudice del rinvio ha ritenuto che costei nel compilare il modulo MSP/89 per ottenere la maggiorazione, modulo predisposto dall'istituto e che secondo l'accertamento compiuto dal medesimo giudice era chiaro e di facile compilazione, aveva volontariamente fornito false dichiarazioni sui redditi del coniuge, negandone l'esistenza, proprio al fine di trarre in inganno l'istituto previdenziale e conseguire così una maggiorazione sociale della pensione che non le sarebbe spettata. Avverso la sentenza del Tribunale di Lecco la soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 384 cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2697 cod. civ. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, nonché insufficiente e inadeguata motivazione in ordine alla sussistenza del dolo;
violazione e mancata R.D. 28 agosto 1924 applicazione degli artt. 80 n.89, art. 1, commi n.1422, 52 legge 9 marzo 1988 260 e 261, legge 23 dicembre 1996 n. 662. La CA addebita al giudice del rinvio di non avere svolto l'indagine demandatagli da questa Corte Suprema sulla sussistenza del dolo, e in particolare di non avere accertato se essa ricorrente avesse avuto conoscenza dell'esistenza dei redditi del coniuge e consapevolezza, anche in relazione al suo livello culturale, della preclusione derivante dal reddito del coniuge per il conseguimento della maggiorazione sociale richiesta, limitandosi all'esame del mod. MSP/89, per ritenere quindi, con argomentazioni insufficienti, in quanto circoscritte alla valutazione della facilità della compilazione di detto modulo, la esistenza del dolo. Critica ancora conto la sentenza impugnata per non avere tenuto Vdelle 4 circostanze di fatto da lei rappresentate, relative alle compilazione del modulo suddetto, eseguita mentre dinanzi era allo sportello dell'ufficio postale delegato per il pagamento della pensione e senza disporre del tempo necessario per percepire la portata delle domande e gli effetti giuridici ed economici delle risposte date. Il motivo è infondato in relazione a tutte le censure nelle quali esso è articolato. Nella ipotesi di annullamento della sentenza vizio di motivazione, come appunto nella per fattispecie in esame, il giudice di rinvio, al quale la Corte di Cassazione abbia affidato indagini ritenute viziate о pretermesse dalla pronuncia annullata, pur dovendo procedere ad demandategli, rimane pur effettuare le indagini sempre libero di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, le relative risultanze, comprese quelle in precedenza accertate, dando anche adeguata motivazione (v. ex plurimis: Cass. sez. unite 28 ottobre 1997 n. 10958, Cass. 24 gennaio 1996 n. 540). Tanto ha fatto il Tribunale di Lecco, il quale dopo avere evidenziato: che la maggiorazione è stata richiesta 5 dall'assicurata, secondo le modalità indicate dalla legge, con la presentazione del modulo predisposto dall'ente previdenziale;
che in tale modulo, ritenuto "chiaro e di facile compilazione", il pensionato era tenuto a dichiarare, barrando le relative caselle in cui erano riportate le diverse condizioni coniugato, vedovo, separato,(celibe/nubile, divorziato), il proprio stato civile e a precisare, nella ipotesi di coniugata, se il coniuge avesse redditi e, nell'affermativa, l'ammontare; che sul retro del modulo erano pure specificati i limiti di reddito, compresi quelli del coniuge, per ottenere la maggiorazione sociale che con quel modulo si andava a richiedere, e richiamata l'attenzione del dichiarante sulle conseguenze che sarebbero derivate in caso di attribuzione del beneficio a seguito di mendaci dichiarazioni, in particolare restituzione delle somme riscosse e applicazione della sanzione nella misura di cinque volte l'importo di quanto indebitamente percepito;
ha quindi sottolineato come il mendacio su quelle dichiarazioni e l'omessa indicazione del reddito del coniuge fossero consapevolmente diretti 6 а trarre in inganno 1'INPS e a percepire una maggiorazione a lei non spettante. Con persuasive argomentazioni il Tribunale di Lecco ha aggiunto come, essendo la CA convivente con il coniuge, si debba ragionevolmente ritenere che la stessa fosse a conoscenza del fatto che il marito percepisse un reddito da pensione e come, per la mancanza di elementi diversi, che la interessata avrebbe dovuto quanto meno allegare, si debba escludere che non fosse dotata del livello minimo di istruzione sufficiente a rendersi conto del tenore delle dichiarazioni rese e della loro rilevanza. Non sussistono perciò né le carenze dell'indagine che la sentenza di annullamento di p m a questa Corte innanzi richiamata aveva demandato al l A giudice di rinvio per l'accertamento del dolo della pensionata, né le denunciate violazioni di legge. Inammissibili sono poi le doglianze concernenti la omessa valutazione delle circostanze di fatto in cui quelle dichiarazioni erano state rese nell'ufficio postale delegato per il pagamento della pensione la ricorrente ha dedotto la necessario per percepire a mancanza di tempo portata delle domande e gli effetti giuridici ed 7 economici delle risposte date nella compilazione del modulo trattandosi di nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto che sentenza impugnata non risultano richiesti:dalla statuizione di al fine di evitare una censura, in quanto inammissibilità della prospettata per la prima volta in sede di legittimità, la ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. fra le altre Cass. 5 ottobre 1998 n. 9861). Ulteriore profilo di inammissibilità è nella mancanza di decisività delle suddette circostanze, in quanto esse fanno riferimento ad elementi che, ove effettivamente sussistenti, sarebbero comunque superati dalle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla facilità di compilazione e chiarezza del modulo innanzi indicato. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia 8 violazione dell'art. 1, comma ottavo, legge 15 aprile 1985 n. 140 e deduce, in via subordinata, la illegittimità costituzionale della norma stessa. Sostiene che la dichiarazione contenuta nel modulo suddetto era utilizzabile dall'ente previdenziale soltanto in sede di prima applicazione della maggiorazione sociale e non anche per quella del 1989, con la conseguenza che la sanzione prevista disposizione di legge denunciata per la dalla falsità della prima dichiarazione era stata arbitrariamente applicata dall'ente per analoghe condotte successive del pensionato richiedente il beneficio, al di fuori quindi della fattispecie disciplinata dalla legge. Aggiunge che tale norma prevedendo una sanzione in misura fissa è in contrasto con i principi generali in materia di illecito amministrativo e del sistema sanzionatorio, secondo cui invece la sanzione deve essere graduata in relazione alle diverse circostanze di fatto inerenti alle condotte irregolari. Neppure tali censure possono essere accolte. Quanto al primo profilo, sufficiente rilevare che la norma denunciata è stata sostituita dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1988 n. 544, la 9 quale, nel prevedere le maggiorazioni sociali da corrispondere, con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, delle gestioni speciali nella norma indicate, fa riferimento, ai commi sesto e settimo, alla analoga dichiarazione richiesta con la norma sostituita, prevedendo poi al comma ottavo, per la ipotesi di falsità di detta dichiarazione, la medesima sanzione pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, oltre alla restituzione di queste. Poiché la legge n. 544 del 1988, che ha sostituito la precedente citata dalla disciplina in modo specifico lericorrente, modalità di richiesta delle maggiorazioni sociali da corrispondere successivamente al 1° luglio 1988, а cui l'ente previdenziale si era nella specie prants attenuto secondo specificato dalla sentenza impugnata, non sussiste la violazione dell'art. 1, comma ottavo, legge 15 aprile 1985 n. 140. Riguardo alla questione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, questa Corte, in relazione ai medesimi profili, l'ha già ritenuta manifestamente infondata con la sentenza 27 marzo 10 2000 n. 3671: si è infatti osservato che quella in argomento una sanzione civile la quale rappresentando, al pari delle altre sanzioni dello stesso tipo previste in materia previdenziale, una conseguenza automatica dell'inadempienza considerata, con la duplice funzione di rafforzare l'obbligazione principale e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato all'Istituto previdenziale diversa dalle sanzioni amministrative (che ricadono sotto la disciplina della legge n. 689 del 1981, con la quale tali sanzioni sono state assoggettate ai principi fondamentali del sistema sanzionatorio penale, ivi compreso il principio della. graduazione) ed è, quindi, del tutto ragionevolmente sottoposta ad una disciplina differente. I l Collegio condivide questi rilievi e, non essendo state prospettate argomentazioni che inducano a discostarsene, deve essere qui ribadita la manifesta infondatezza della questione proposta di illegittimità costituzionale della norma. Il ricorso va dunque rigettato. La CA, malgrado la soccombenza, resta esonerata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., dal pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001. Vincenzo Cresa Il Consigliere est.Димого вамога Il Presidente Palli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9. AGO 2001.oggi, IL CANCELLIERE рос ४०० 0 2 1 A I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A L T . R L , A N ' O A S B L 3 L E I 7 E P D - S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T A T S R I L I N L E G D E E S E R O D 12