Articolo 1 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 2
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30 marzo 1929
Art. 1.

Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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