Art. 1.
Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .
Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .