Articolo 12 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 marzo 1929
Art. 12.

L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.

Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere Inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Entrata in vigore il 30 marzo 1929
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