Art. 12.
L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.
Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere Inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, puo' essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o piu' membri.
Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere Inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinche' possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.