Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 114Articolo 117
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1 agosto 1980
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5 agosto 1980
Art. 116. Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in
attesa della prima tornata di giudici di idoneita' per professori associati.

Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami.
Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facolta' possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29.
La stipula di questi contratti e' subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale.
((1))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Entrata in vigore il 5 agosto 1980
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