Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 dicembre 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 dicembre 1994 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
- Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41 , e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200 .
2. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.