Articolo 54 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
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24 aprile 2017
Art. 54.


(Documento Unico di Regolarita' Contributiva)

1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell' articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 , e' rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita' di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line" l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e' richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 24 aprile 2017
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