Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3832
CASS
Sentenza 16 aprile 1999

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In materia di assunzioni a tempo determinato, il presupposto di legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c), della legge n. 230 del 1962 si riferisce soltanto ad isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili che determinino un maggiore impegno produttivo dell'impresa; giustificatamente, quindi, il giudice di merito ritiene tale presupposto non ricorrente nell'ipotesi in cui un ente svolgente statutariamente attività di intervento nel campo del disadattamento minorile assuma la ulteriore gestione di una comunità di recupero, anche se la relativa convenzione con l'ente locale preveda un termine di scadenza, considerato anche che nel caso in cui effettivamente la convenzione non venga rinnovata, il datore di lavoro può, se del caso, ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3832
    Data del deposito : 16 aprile 1999

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