Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
In materia di assunzioni a tempo determinato, il presupposto di legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c), della legge n. 230 del 1962 si riferisce soltanto ad isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili che determinino un maggiore impegno produttivo dell'impresa; giustificatamente, quindi, il giudice di merito ritiene tale presupposto non ricorrente nell'ipotesi in cui un ente svolgente statutariamente attività di intervento nel campo del disadattamento minorile assuma la ulteriore gestione di una comunità di recupero, anche se la relativa convenzione con l'ente locale preveda un termine di scadenza, considerato anche che nel caso in cui effettivamente la convenzione non venga rinnovata, il datore di lavoro può, se del caso, ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1999, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli - Presidente
" Paolino Dell'Anno - Consigliere
" Ettore Mercurio - "
" Bruno Battimiello - " Rel.
" NO Vigolo - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ASSOCIAZIONE LILA, in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t., sig. Fabrizio Uliana, elett.te dom.to in Roma al corso Vittorio Emanuele n. 269, presso gli avv.ti Giulio Cevolotto e Maurizio Jacobi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
TU DI, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Brescacin, giusta procura speciale a margine del controricorso, senza elezione di domicilio in Roma
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n^ 140 in data 9 ottobre/20 novembre 1995 (R.G. 32/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giulio Cevolotto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 agosto 1992 RC DI esponeva di avere lavorato con mansioni di educatore alle dipendenze dell'Associazione Lila in forza di contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 2 maggio 1990 e scadenza al 31 dicembre 1991. Con lettera del 25 giugno 1991 era stato licenziato con gli addebiti di essersi allontanato dal posto di lavoro ingiustificatamente il 25 maggio 1995, di avere indotto i fanciulli a lui affidati a mentire per coprire le sue assenze, di non aver saputo far rispettare ai minori le disposizioni sull'uso del telefono. Nel recedere, l'Associazione non aveva rispettato le procedure di cui all'art. 7 L.20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), e comunque il licenziamento non era sorretto ne' da giusta causa ne' da giustificato motivo. Infine, il termine apposto al contratto era illegittimo, poiché non sussisteva alcuna delle condizioni previste dalla legge n. 230 del 1962. Tanto premesso, il RC chiese - previa declaratoria d'invalidità e inefficacia del licenziamento- la reintegra nel posto di lavoro con le connesse statuizioni d'ordine economico.
Costituitasi, l'Associazione Lila dedusse che essa si occupava statutariamente del reinserimento dei giovani con problemi psicologici e comportamentali nella società e nella famiglia. Nel maggio 1990 aveva stipulato una convenzione con il Comune di Camponogara per la gestione, fino al 31 dicembre 1991, di una comunità di recupero prima amministrata dallo stesso Comune. Per garantire una certa continuità didattica, aveva deciso di avvalersi degli stessi operatori, tra i quali appunto il RC, precedentemente in servizio presso il Comune. Al RC, da quando aveva iniziato a prestare la propria attività per l'Associazione, erano già stati irrogati due multe, un biasimo scritto e due sospensioni per un giorno ciascuna. Il giorno 23 maggio 1991 un altro educatore aveva telefonato all'Associazione, e al telefono aveva risposto un ragazzo, tale NO FA, il quale si era consultato con i compagni presenti per coprire l'assenza dell'educatore. L'art. 47 del CCNL prevedeva che il licenziamento potesse essere irrogato nel caso in cui il lavoratore si rendesse recidivo in una mancanza che avesse già dato luogo a due sospensioni nel corso dell'anno. Le procedure di cui all'art. 7 Stat. Lav. erano state rispettate. Aggiungeva che sussisteva la giusta causa di licenziamento e che comunque la tutela reale non avrebbe mai potuto trovare applicazione, atteso che si trattava di rapporto a tempo determinato e che la tutela reale non si applica, ai sensi dell'art.4 L. n. 108 del 1990, ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura culturale e di istruzione, attività alle quali quella svolta dall'Associazione poteva essere assimilata.
Con sentenza in data 20 dicembre 1993/26 febbraio 1994 n. 659 l'adito Pretore di Venezia, ritenuto il contratto a tempo indeterminato e il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ritenuto altresì non applicabile al caso in esame il regime di tutela reale, condannava l'Associazione Lila a riassumere il ricorrente o, in mancanza, a risarcirgli il danno mediante la corresponsione di una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione in atto al momento del licenziamento.
La decisione è stata confermata dal Tribunale del luogo, che ha rigettato l'appello dell'Associazione Lila.
Il Collegio di merito ha rilevato che nel rapporto di lavoro in questione difettano i requisiti della straordinarietà e della occasionalità richiesti dall'art. 1 lett. c) L. n. 230 del 1962 per la legittima apposizione di un termine alla durata del contratto, in quanto la gestione della comunità rilevata dal Comune di Camponogara rientrava nella tipica e normale attività dell'Associazione, con la conseguenza che l'assunzione del RC doveva intendersi avvenuta a tempo indeterminato.
In ordine al licenziamento, ha escluso la sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo, rilevando che il RC si era allontanato dal luogo di lavoro per la necessità di svolgere incombenze di istituto, dopo essersi assicurato che i minori presenti in quel momento non fossero esposti a pericoli. Le prove raccolte non consentivano di affermare che il RC avesse istruito i giovani a lui affidati a mentire per coprire le sue assenze. Non poteva addebitarsi al solo RC, che cooperava con altri educatori, il fatto che i ragazzi non avessero appreso il divieto per essi di rispondere alle chiamate telefoniche. In ogni caso, ne' questo rilievo ne' le infrazioni in precedenza contestate al lavoratore potevano giustificare il licenziamento perché non avvaloravano un giudizio di proporzionalità a riguardo del provvedimento espulsivo. Avverso questa sentenza l'Associazione Lila ricorre per cassazione formulando tre motivi di impugnazione, cui resiste il RC con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, la ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto non applicabile il termine al rapporto di lavoro in questione sul rilievo che la gestione della comunità di Camponogara non rappresentava per l'Associazione un evento occasionale ed imprevedibile. Infatti, il requisito dell'imprevedibilità non è richiesto dalla norma, sicché anche un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata consente l'apposizione del termine. È sufficiente che la nuova opera, anche se prevedibile, determini un incremento notevole dell'attività aziendale, tale da non poter essere affrontato con la normale struttura organizzativa. Nella specie, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la convenzione con il Comune era destinata a cessare il 31 dicembre 1991 e che l'eventualità di una proroga non poteva essere presa in considerazione ex ante in quanto la valutazione della straordinarietà del servizio deve essere condotta sulla base degli stessi elementi di giudizio che si offrivano all'Associazione al momento dell'assunzione, e non dopo. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non fornita la prova della sussistenza obiettiva delle condizioni che giustificavano l'apposizione del termine, senza considerare che nelle comunità di Mestre e di Casale l'Associazione aveva un numero di dipendenti strettamente necessario per ciascuna struttura. Nel momento in cui ebbe ad assumere la gestione di una nuova comunità, si trovò nella necessità di assumere nuovo personale.
I suddetti motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La legge 18 aprile 1962 n.230 disciplina i casi nei quali è consentito, in via di eccezione,
apporre un termine alla durata del contratto di lavoro, che di regola è a tempo indeterminato.
Nella presente controversia si discute se ricorrano le condizioni, previste dall'art. 1, comma 2, lett. c) della detta legge, che rendono legittimo il termine "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale". Il Tribunale ha escluso che nella specie ricorressero i requisiti della straordinarietà e della occasionalità, in quanto la gestione di comunità di minori disadattati costituisce l'ordinaria attività dell'Associazione. Inoltre, l'assunzione di una ulteriore gestione non costituiva un incremento correlato ad eventi realmente occasionali e non ripetibili.
Il giudizio del Tribunale risulta in linea con la giurisprudenza della Corte, secondo cui l'art. 1 cit. "si riferisce soltanto ad isolate ed anomale situazioni di per sè non programmabili, che determinano maggiore impegno produttivo dell'impresa" (Cass. 23 settembre 1991 n. 9918; 23 giugno 1989 n. 3034; 23 gennaio 1990 n. 391). Ora, non par dubbio che l'assunzione di nuove gestioni è nelle previsioni e nei programmi di un ente che - come ha opportunamente rilevato il Tribunale - svolge statutariamente attività di intervento nel campo del disadattamento minorile. Pertanto, l'assunzione di una nuova gestione non può essere considerata un evento occasionale e non ripetibile negli stessi termini e con le stesse modalità.
Benché sia vero che l'opera o il servizio possono consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'azienda (Cass. 9 novembre 1995 n. 11671; 14 luglio 1994 n. 6585) e non imprevedibile (Cass. 20 maggio 1981 n. 3313), tuttavia perché l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro sia consentita deve pur sempre trattarsi di isolate ed eccezionali situazioni di per sè non programmabili e così peculiari da esorbitare da una normale espansione o da una temporanea intensificazione produttiva (Cass. 23 giugno 1989 n. 3034, cit.).
Il normale flusso di lavoro, il cui incremento particolarmente rilevante consente l'assunzione a termine, non può essere rappresentato dal numero delle gestioni in atto, perché se così fosse sarebbero ammesse assunzioni a termine del personale occorrente ad ogni nuova convenzione, che non puo essere considerata quale evenienza determinante abnormi e temporanee esigenze sopravvenute essendo invece evento ordinario e ricorrente (Cass. 12 maggio 1995 n. 5209; 23 gennaio 1990 n. 391, cit.; 24 gennaio 1991 n. 674). La circostanza che la convenzione con il Comune di Camponogara avesse una scadenza, non autorizzava l'assunzione a termine del personale da impiegare nella nuova comunità. Il rimedio per fronteggiare l'evenienza di un mancato rinnovo alla scadenza, sempre che non segua una nuova convenzione, non può essere rappresentato dall'assunzione a termine, potendo invece operare, nei congrui casi, il diverso strumento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 l. n. 604 del 1966). Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., nonché vizio di motivazione. L'Associazione critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale valutato compiutamente il comportamento del RC, che era tale da incrinare il vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e lavoratore. Parimenti, il Tribunale non avrebbe attribuito il giusto peso ai precedenti disciplinari, anche specifici, del RC. Nessun valore poteva poi avere la circostanza che il minore NO FA lasciato solo avesse diciassette anni e che in sua compagnia si trovasse tale RA NI, maggiore di età ma certamente non idoneo e comunque non investito dei compiti di sorveglianza di un minore privo della capacità di autocontrollo. La gravità della mancanza commessa dal RC derivava anche dalla presenza di un'altra minore, ON ON, anch'essa rimasta priva di sorveglianza, a nulla rilevando che costei fosse sopraggiunta inaspettatamente durante l'assenza dell'educatore, a causa della imprevista chiusura anticipata della scuola da essa frequentata. L'assenza del RC non poteva essere giustificata neppure dall'esigenza di acquistare il pane, perché tale incombenza poteva essere svolta dal RA. Nè andavano sottovalutati gli addebiti relativi all'uso del telefono e alle collusioni instauratesi tra i minori e il loro educatore. Essi valevano ad evidenziare la superficialità con la quale il RC interpretava ed adempiva i propri compiti, e la colpevole tolleranza di cui era permeato il suo rapporto con i minori. Infine, andava considerato anche il danno che da tali comportamenti derivavano all'immagine dell'Associazione, come dimostrava il fatto che taluni episodi di trascuratezza avvenuti nella Comunità di Camponogara erano giunti a conoscenza del competente ufficio comunale, il quale ne aveva chiesto spiegazione all'Associazione.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha proceduto ad un'accurata disamina del contesto in cui il discusso episodio si colloca. Ha accertato che il RC si allontanò dalla comunità per adempiere un compito specifico, proprio degli educatori, dopo avere assunto ogni possibile precauzione ed essersi accertato che la situazione non presentava rischi eccessivi. Infatti, prese con sè il più piccolo dei ricoverati e lasciò in comunità il solo NO FA, che però aveva 17 anni ed era in compagnia di un ex ospite maggiorenne (che l'odierna ricorrente identifica con NO NI). L'assunto del Tribunale, che ha ritenuto siffatto comportamento non meritevole della più grave sanzione disciplinare, costituisce un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, perché sorretto da adeguata e logica motivazione (Cass. 2 agosto 1996 n. 6984). Non vale obiettare che il FA era pur sempre un minore (presuntivamente) non pienamente affidabile, e che il RA non aveva le capacità di un educatore. Ciò che rileva è che in quelle circostanze il RC non aveva alternative, sicché il Tribunale ha correttamente evidenziato come egli si fosse premurato di cogliere il momento più favorevole per allontanarsi.
In questo contesto è stato altresì giudicato l'arrivo improvviso della minore ON ON, determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. Giustamente il Tribunale ha giudicato che la conseguente situazione di pericolo non poteva essere attribuita a colpa del RC.
L'affermazione che il pane poteva essere acquistato dal RA - oltre che prospettare una questione nuova, non dedotta nel giudizio di appello - è del tutto gratuita, perché non viene spiegato se il RC potesse legittimamente sottrarsi a quello che era un suo compito specifico e se il RA avesse titolo per essere investito di una tale incombenza (la ricorrente sembra dire che costui era un ex ricoverato presente occasionalmente nella comunità). Per quanto riguarda l'uso del telefono da parte dei ragazzi, ai quali era invece precluso per disposizione interna, e il tentativo, dagli stessi compiuto, di tenere nascosta ai superiori l'assenza dell'educatore, il Tribunale ha motivato che non vi erano elementi che rendessero possibile attribuire al RC siffatta carenza educativa, e che nulla provava che l'iniziativa presa dai ragazzi fosse stata preordinata in accordo con lui.
Infine, il Collegio di merito ha ritenuto che le precedenti contestazioni riguardavano addebiti di scarso rilievo o insussistenti, quali il fatto che il RC non fosse stato in grado di educare i ragazzi a non rispondere alle chiamate telefoniche, l'omessa comunicazione alla direzione di un fonogramma in arrivo, il ritardo di tre ore nel recarsi al lavoro in una circostanza. Il precedente specifico si era rivelato insussistente, perché era emerso che il RC, ritenuto assente, era invece al piano inferiore impegnato a riparare la bicicletta di un ragazzo. I precedenti addebiti, ai quali sono estranei i fatti per i quali vi fu un intervento del Comune, sono stati ritenuti dal Tribunale non idonei a convalidare un giudizio di adeguata gravità dell'episodio per cui è causa, in base ad un giudizio pienamente coerente e rispondente a logica, e quindi in forza di un apprezzamento dei fatti insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in L.49.500 oltre a L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999