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Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2023, n. 25563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25563 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 25563 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT IA in ordine al reato ascritto al capo a) della rubrica, perché estinto per prescrizione, rideterminando in conseguenza la pena per la residua imputazione di cui al capo b). Ha confermato nel resto e condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., difetto di valutazione, errata applicazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto. L'auto non presentava segni di effrazione;
la Corte di appello si è riportata alle dichiarazioni della NA che non reggono ad un vaglio critico e alla logica e che il ricorrente richiama. La motivazione non risponde ai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3. In data 17/02/2023, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Gabriele De Santis. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. La difesa censura, genericamente, la valutazione di attendibilità del riconoscimento, effettuato da una delle persone offese, NA AN, dell'imputato come colui che, affiancatosi alla propria autovettura con un veicolo Alfa 156 SW (poi risultato provento del furto di cui al capo b), le avrebbe sottratto i beni di cui al capo di incolpazione a) (dichiarato prescritto), sulla base del presupposto per cui la teste non si sarebbe accorta della rottura del vetro posteriore della vettura Alfa 156 SW, successivamente rinvenuta con detto danneggiamento. Si chiede, poi, come la vettura in questione possa essere stata oggetto di una condotta di furto, sebbene non presentasse segni di effrazione al riguardo, all'evidenza scontrandosi con le circostanze fattuali denunciate dal proprietario del veicolo. All'evidenza, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, invece che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi di questa Suprema Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da 2 Il Consigliere estensore Il Presidente preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una maggiore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 -01). In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordìne all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello dì stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). La sentenza impugnata, peraltro, ha disatteso, con motivazione adeguata, le medesime questioni già proposte nell'atto di appello, laddove ho osservato che gli elementi probatori a carico dell'imputato sono costituiti dal fatto che l'auto, sulla quale questi era stato visto fuggire alle 7:00 del mattino, era stata rubata circa due ore prima nella città di Giulianova;
che era stata rinvenuta in un comune limitrofo con il vetro posteriore destro infranto. Ha sottolineato, con motivazione non manifestamente illogica, che la circostanza che la NA non si fosse avveduta del particolare del vetro posteriore destro infranto «appare del tutto verosimile data la concitazione del momento». 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 25563 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT IA in ordine al reato ascritto al capo a) della rubrica, perché estinto per prescrizione, rideterminando in conseguenza la pena per la residua imputazione di cui al capo b). Ha confermato nel resto e condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che, con un unico motivo, lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., difetto di valutazione, errata applicazione degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e mancanza di motivazione sul punto. L'auto non presentava segni di effrazione;
la Corte di appello si è riportata alle dichiarazioni della NA che non reggono ad un vaglio critico e alla logica e che il ricorrente richiama. La motivazione non risponde ai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. 3. In data 17/02/2023, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. Gabriele De Santis. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. La difesa censura, genericamente, la valutazione di attendibilità del riconoscimento, effettuato da una delle persone offese, NA AN, dell'imputato come colui che, affiancatosi alla propria autovettura con un veicolo Alfa 156 SW (poi risultato provento del furto di cui al capo b), le avrebbe sottratto i beni di cui al capo di incolpazione a) (dichiarato prescritto), sulla base del presupposto per cui la teste non si sarebbe accorta della rottura del vetro posteriore della vettura Alfa 156 SW, successivamente rinvenuta con detto danneggiamento. Si chiede, poi, come la vettura in questione possa essere stata oggetto di una condotta di furto, sebbene non presentasse segni di effrazione al riguardo, all'evidenza scontrandosi con le circostanze fattuali denunciate dal proprietario del veicolo. All'evidenza, le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai Giudici di merito, invece che a far emergere un vizio della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i consolidati principi di questa Suprema Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti da 2 Il Consigliere estensore Il Presidente preferire rispetto a quelli adottati dal giudice di merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una maggiore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 -01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 -01). In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordìne all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello dì stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). La sentenza impugnata, peraltro, ha disatteso, con motivazione adeguata, le medesime questioni già proposte nell'atto di appello, laddove ho osservato che gli elementi probatori a carico dell'imputato sono costituiti dal fatto che l'auto, sulla quale questi era stato visto fuggire alle 7:00 del mattino, era stata rubata circa due ore prima nella città di Giulianova;
che era stata rinvenuta in un comune limitrofo con il vetro posteriore destro infranto. Ha sottolineato, con motivazione non manifestamente illogica, che la circostanza che la NA non si fosse avveduta del particolare del vetro posteriore destro infranto «appare del tutto verosimile data la concitazione del momento». 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 marzo 2023