Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7442 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
E себCamp ir 62797 N IO 6 8 Z 19 A / R 4 / T UBB07442/03 6 IS 2 N IA . G - .R E R B .P R . A D L T A L L D U E A D . B E I B I T S A R N N T IN NOME DE OP O ITALIANO T SE E 1 S 3 I E 1 T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A IA . M Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente- R.G.N. 2994/99 Cron.16472Consigliere Dott. Nino FICO Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22/11/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO URTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SEN TENZA 62797 IV. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente-
contro
IL EN;
intimato avversO la sentenza n. 146/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 2002 16/01/98; 4260 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- + udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Commissione Tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza n. 745/2/95, accoglieva in parte il ricorso di LO CO avente ad oggetto il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria di reversibilità. Affermava il primo giudice la non assoggettabilità a detta imposta di tale pensione per la somma corrispondente alla differenza tra il trattamento privilegiato ordinario, conseguito a seguito di evento invalidante, e quello dovuto dalla Pubblica Amministrazione per la durata del servizio prestato, stante la natura risarcitoria e non reddituale della stessa. A seguito dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la decisione in esame, confermava quanto stabilito in primo grado rigettando il gravame. Propone ricorso per cassazione, con due motivi, l'Ufficio; non ha svolto attività difensiva l'intimato. Questa Corte in data 17-1-2002 ha emesso ordinanza avente ad oggetto “la remissione della causa sul ruolo ai fini della trattazione della stessa in pubblica udienza”. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 34, primo comma, del DPR. n. 601/73, che non prevede alcuna esenzione, ai fini Irpef per le pensioni privilegiate ordinarie, la cui natura risarcitoria, tra l'altro, è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con ordinanza in data 23/31- 3-1988, oltre che dalla giurisprudenza di codesta Corte di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 36 D.lgs. n. 546/92 e 132 c.p.c. in ordine alla carenza assoluta di motivazione dell'impugnata decisione. Il ricorso non merita accoglimento. Deve, preliminarmente, rilevarsi che thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'esenzione o meno dall'Irpef di quanto corrisposto a titolo di pensione privilegiata ordinaria, con 1 . particolare riferimento, però, alla somma corrispondente alla differenza tra il trattamento privilegiato ordinario, conseguito a seguito di evento invalidante, e quello eventualmente dovuto dalla Pubblica Amministrazione per la durata del servizio prestato all'invalido. Su di esso la Commissione Regionale, con la decisione in esame, si è pronunciata statuendo, come già deciso in primo grado, la non tassabilità di quella parte di pensione "che il soggetto non avrebbe percepito, quale assegni connessi, ex art. 34 primo comma del d.P.R. n° 601/73, se non si fosse verificato l'evento dannoso". Il ricorso in esame, pur dedicando una breve “premessa” a detta questione, tralascia completamente di considerarla in sede di motivi, limitandosi, al di fuori, quindi, dello specifico oggetto del contendere, a dissertare sulla natura risarcitoria o reddituale del trattamento privilegiato ordinario percepito dal LO. E' evidente, pertanto, che, non avendo detto ricorso espresso specifiche doglianze per quanto stabilito nella decisione impugnata, lo stesso è infondato e privo di pregio in relazione ad entrambe le suesposte censure. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 22/11/2002 Il Presidente L'estensore ohn IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 MAG. 2003. Roma IL CAN LIERE C1,