Articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 80Articolo 82
Versione
28 ottobre 1965
Art. 81.
Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso di inabilita' determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennita' per inabilita' permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 , la rendita a seguito del nuovo infortunio e' liquidata in base all'inabilita' complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi dell'art. 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente comma, e' diminuito di quello dell'assegno predetto.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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