Articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 100Articolo 102
Versione
28 ottobre 1965
Art. 101.
Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto, specificando i motivi del provvedimento adottato.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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