Articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 119Articolo 121
Versione
28 ottobre 1965
Art. 120.
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato e' superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto assicuratore e' tenuto a corrispondere le indennita' secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'articolo 50.
L'Istituto stesso e' inoltre tenuto a corrispondere un'indennita' supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione e' inferiore a quella dovuta secondo legge salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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