Articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 112Articolo 114
Versione
28 ottobre 1965
Art. 113.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 91 , 92 e 16 del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennita', il giudice puo' anche tener conto della misura dell'indennita' assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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