Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 40Articolo 42
Versione
28 ottobre 1965
Art. 41.
Il premio di assicurazione e' dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalita' e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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