Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 102Articolo 104
Versione
28 ottobre 1965
Art. 103.
L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata, accertata un'inabilita' permanente indennizzabile, deve presentare all'istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente