Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 66Articolo 68
Versione
28 ottobre 1965
Art. 67.
Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1965
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