Articolo 110 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Articolo 109Articolo 111
Versione
28 ottobre 1965
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17 maggio 1973
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Versione
11 gennaio 1990
Art. 110.
Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per alcun titolo ne puo' essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto.(5) ((34)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 9 maggio 1973, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 16.05.1973 n. 126) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , contenente il testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alla disposizione espressa con le parole: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (34) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 572 ( in G.U. 1a s.s. 27.12.1989 n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall' art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 , la pignorabilita' per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL."
Entrata in vigore il 11 gennaio 1990
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