Articolo 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
15 settembre 1949
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Versione
3 febbraio 2010
Art. 2.
Il Consiglio nazionale del notariato:
a) da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia;
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli
notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che
riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
((f) elabora principi di deontologia professionale)) .
Entrata in vigore il 3 febbraio 2010
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