Articolo 15 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
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Art. 15. (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. (8) (17) (21) (30) (37) ((43)) 2. I produttori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresi' trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L'Istituto superiore di sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. (8) 3. I produttori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresi' trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. (8)
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione. (8)
4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell' articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

-------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 , ha disposto (con l'art. 66-bis, comma 6, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020. -------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. -------------- AGGIORNAMENTO (43)
L' aggiornamento in calce, disposto dall' art. 11, comma 1 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto della soppressione del n. 4 dell'Allegato n. 2
ad opera della L. 17 giugno 2021, n. 87 , di conversione del suddetto D.L
Entrata in vigore il 22 giugno 2021
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