(ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 )
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ."