Articolo 17 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Articolo 16Articolo 17 bis
Versione
17 marzo 2020
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Versione
9 aprile 2020
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Versione
7 giugno 2020
Art. 17.

(ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 )
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 5 giugno 2020, n. 40 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ."
Entrata in vigore il 7 giugno 2020
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