3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679 , adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. (17) (21) (30) (37) (48) (59) ((68)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 , come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2020. -------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021. -------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 luglio 2021. -------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 marzo 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che i termini previsti dai commi 1 e 6 del presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.