Articolo 43 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 42Articolo 60
Versione
16 novembre 2015
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Versione
1 dicembre 2021
Art. 43. Cessione 1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
(( 3. La Banca d'Italia puo' disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle passivita' da esso acquisiti, purche' la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessario per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione puo' essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale. )) 4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l' ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021
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