Articolo 89 del Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
Articolo 88Articolo 90
Versione
16 novembre 2015
Art. 89. Salvaguardia per azionisti e creditori 1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'articolo 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'articolo 88.
2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo di risoluzione.
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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