Articolo 723 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
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9 ottobre 2010
Art. 723. Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari 1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che puo', anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari. 2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che puo' nuocere al singolo o alla comunita'.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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