Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Articolo 35Articolo 37
Versione
9 ottobre 2010
Art. 36. Gestione dei residui 1. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui. 2. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza. 3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio. 5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata. 6. Non e' consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.

Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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